La concentrazione massima di arsenico (simbolo chimico As) nell’acqua potabile è stata fissata a 10 μg/L (microgrammi/litro) dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea del 3 novembre 1998 (98/83/CE).
In precedenza, il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana n. 236 del 24 maggio 1988, in attuazione della direttiva CEE n. 80/778, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, stabiliva un valore massimo di 50 μg/L (Allegato I).
In seguito, il Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001, recependo la Direttiva 98/83/CE, ha abbassato il limite di concentrazione dell’arsenico nell’acqua potabile a 10 μg/l.
L’Organizzazione mondiale della sanità specifica, tuttavia, che 10 μg/l è un valore provvisorio, invitando gli Stati a fare ogni sforzo per diminuire la percentuale di arsenico nei sistemi idrici al di sotto della soglia indicata nelle sue linee guida. A determinare questa presa di posizione è la particolare tossicità dell’arsenico e i suoi effetti sulla salute umana messi in evidenza da studi medici e scientifici, in continuo aggiornamento, condotti a livello internazionale.
L’ARPA nota, peraltro, che le norme vigenti prevedono “un limite generico riferito soltanto all’arsenico totale, cioè in tutte le sue forme; studi epidemiologici hanno stabilito che l’As (III), arsenito, è molto più pericoloso dell’As (V), arseniato, essendo quest’ultimo molto più facilmente eliminato dal metabolismo umano: sarebbe quindi più logico stabilire limiti distinti per le diverse forme di ossidazione”.
Come sono cambiate le indicazioni dell’OMS
La concentrazione ammissibile di As nell’acqua potabile, in sede OMS, è stata via via ridotta passando da 0,2 mg/l (1958) al valore di 50 μg/l (1963), mantenuto nella prima edizione delle Guidelines for Drinking-water Quality del 1984, fino all’attuale limite di 10 μg/l, adottato nel 1993 sulla base delle evidenze della cancerogenicità (Gruppo 1), essendo l’arsenico fattore che favorisce insorgenza tumorale nell’uomo. Nella quarta edizione delle Guidelines del 2011 è stata poi aggiunta la clausola per cui si dovesse fare ogni sforzo per favorire le concentrazioni più basse possibili.
Le norme Ue
La Direttiva 98/83/CE è stata abrogata dalla Direttiva (UE) 2020/2184 (sintesi), concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, a partire dal 12 gennaio 2023. Come noto, i singoli paesi dell’Unione devono recepire quanto previsto dalle norme stabilite in sede UE, avendo la possibilità di fissare standard più restrittivi.
Nel 2015, peraltro, la Commissione Ue ha adottato la Direttiva (UE) 2015/1787 che ha introdotto nuove regole dell’Unione europea per migliorare il monitoraggio dell’acqua potabile, consentendo ai paesi UE una maggiore flessibilità riguardo al monitoraggio dell’acqua potabile.
La Direttiva 2020/2184, che non si applica alle acque minerali, per le quali vige una regolamentazione specifica (Direttiva 2009/54/CE), ha come obiettivo la tutela della salute pubblica contro gli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano per assicurarne salubrità e pulizia.
In sintesi, per garantire standard qualitativi i paesi UE devono impedire che l’acqua potabile contenga microrganismi e parassiti, o altre sostanze che, a seconda delle quantità o concentrazioni, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana. Nello specifico, viene confermata la prescrizione del parametro chimico dell’arsenico di 10 μg/L (fluoruro 1,5 mg/l).
La Direttiva riveduta garantisce un accesso più sicuro all’acqua per i cittadini europei e standard più elevati al mondo per l’acqua potabile, in linea con l’obiettivo “inquinamento zero” annunciato nel Green Deal europeo. Le nuove norme rispondono, d’altra parte, alle istanze dell’iniziativa “Right2Water“, che ha raccolto 1.6 milioni di firme, invitando la Commissione UE a varare una legislazione improntata al diritto umano all’acqua (riconosciuto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite), all’accesso universale all’acqua e ai servizi sanitari, e all’esclusione dell’acqua dalle regole del mercato e della liberalizzazioni. L’acqua, da questo punto di vista, non può essere considerata un prodotto commerciale come gli altri, sibbene un bene comune che va protetto e difeso in quanto tale.
Legislazione italiana e contenzioso
Il Decreto Legislativo n. 31 del 2001, fissando a 10 μg/L il valore di parametro consentito dell’arsenico, ha reso non potabile, a partire dal 25 dicembre 2003, l’acqua distribuita in diverse regioni italiane. Per poter affrontare le problematiche insorte, l’Italia si è avvalsa del regime delle deroghe così come statuito all’art. 9 della Direttiva 98/83/CE, recepito dall’art. 13 del testo legislativo italiano.
In questa norma, veniva stabilita la possibilità di derogare ai valori di parametro prescritti purché “nessuna deroga presenti un potenziale pericolo per la salute umana e l’approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, non superiore a un periodo di tre anni; verso la fine di tale periodo occorre procedere ad un riesame al fine di stabilire se siano stati compiuti sufficienti progressi. Qualora intenda concedere una seconda deroga, uno Stato membro comunica alla Commissione i risultati di tale riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Quest’ulteriore deroga non può essere superiore a tre anni”.
Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana, Sardegna e Lazio sono state interessate dal regime di deroga.
D’altro canto, il mancato rispetto della direttiva sull’acqua potabile (98/83/CE) ha portato all’apertura di una procedura di contenzioso (procedura d’infrazione n. 2014/2125) in ambito UE che si è conclusa con una sentenza della Corte di Giustizia UE (7 settembre 2023) sfavorevole all’Italia.
Nello specifico, sono stati contestati all’Italia i livelli da tempo superiori ai limiti di arsenico e fluoruro in alcune zone della provincia di Viterbo, nel Lazio.
Ripercorrendo l’iter del contenzioso, la procedura d’infrazione era stata avviata con una lettera di costituzione in mora nel luglio 2014, seguita nel gennaio 2019 da un parere motivato riguardante 16 zone di approvvigionamento idrico della provincia di Viterbo.
Successivamente, il 9 giugno 2021 la Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia UE. All’epoca di tale deferimento il superamento dei valori limite riguardò le zone di: Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania.
Nel dispositivo della sentenza della Corte di giustizia UE si legge che :
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù :
– del combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, non avendo adottato misure atte ad assicurare il rispetto dei valori parametrici indicati nell’allegato I, parte B, di detta direttiva, per quanto riguarda, da un lato, il livello di concentrazione dell’arsenico nelle acque del Comune di Bagnoregio, a partire dall’anno 2018, del Comune di Civitella d’Agliano, nel primo semestre dell’anno 2018, nel secondo semestre dell’anno 2019 e a partire dall’anno 2020, escluso il secondo semestre dell’anno 2021, del Comune di Fabrica di Roma, nel 2013 e a partire dall’anno 2015, del Comune di Farnese, nel 2013 e a partire dall’anno 2018, del Comune di Ronciglione, nel 2013, nel primo semestre dell’anno 2018 e nel primo semestre dell’anno 2019, e in seguito a partire dall’anno 2020, e del Comune di Tuscania, dall’anno 2018 fino ad oggi, escluso il primo semestre dell’anno 2019, e per quanto riguarda, dall’altro lato, il livello di concentrazione del fluoruro nelle acque del Comune di Bagnoregio, dall’anno 2018 al primo semestre dell’anno 2019, e del Comune di Fabrica di Roma, nel 2018, nel primo semestre dell’anno 2019 e nel secondo semestre dell’anno 2021, nonché
– dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83, non avendo provveduto affinché fossero adottati quanto prima i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano nei Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania, per quanto riguarda il livello di concentrazione dell’arsenico in tali acque, e nei Comuni di Bagnoregio e di Fabrica di Roma, per quanto riguarda il livello di concentrazione del fluoruro nelle acque di questi ultimi.
Stante queste riscontrate violazioni di legge, l’Italia è stata pertanto condannata.
Attualmente, la disciplina in materia di arsenico è regolata in base alla già citata Direttiva riveduta sull’acqua potabile 2020/2184, recepita a livello nazionale ed entrata in vigore il 21/03/2023, parte di un articolato complesso normativo di protezione e gestione delle risorse idriche su scala europea.





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